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Previdenza Commercianti

Il più alto numero di lavoratori autonomi italiani è concentrato nella categoria dei Commercianti. Ad essi è dedicata una sezione speciale dell’istituto di previdenza statale, che comprende tutti i titolari di partita Iva esercenti un’attività diretta e organizzata con mezzi propri o dei propri familiari.
I contributi versati da questa categoria vengono stabiliti ogni anno con legge dello stato e si applicano al reddito prodotto nell’anno precedente a quello per cui valgono (ad esempio il contributo dovuto nel 2008 è calcolato sul reddito 2007), per l’anno 2008 il contributo da versare è pari al 20,09% del reddito realizzato (21,09% per redditi superiori a € 40.765,00) e versati durante l’anno a scadenze prestabilite. Il limite minimo e massimo di reddito imponibile sono anch’essi oggetto di revisione annuale e l’imprenditore è tenuto al versamento del contributo anche se non raggiunge il reddito minimo imponibile, applicando il tasso sopra-enunciato al limite inferiore stabilito per legge che per l’anno in corso è determinato in € 13.819,00.
Agevolazioni sono previste per imprenditori e collaboratori dell’imprenditore di età inferiore a 21 anni.
L’importo complessivamente versato in contributi è considerato come acconto ed è soggetto a revisione e versamento a conguaglio appena è possibile determinare il reddito d’impresa, in due rate uguali.
Anche per la categoria dei commercianti la regola da applicare per la determinazione del calcolo della pensione, tiene conto della “Riforma Dini” del 1995 che distingue i soggetti a partire dal periodo in cui hanno iniziato a “contribuire”: ad esempio un commerciante, che ha iniziato la sua attività nel 1975, cioè più di 18 anni prima della data indicata (31/12/1995), è destinato a vedere contabilizzata la sua futura rendita pensionistica seguendo il più fortunato sistema retributivo.
Al contrario, per chi ha iniziato la sua storia lavorativa successivamente al ‘95, il sistema di riferimento è il contributivo; e per coloro che si trovano a vantare periodi contributivi precedenti e successivi a tale data, senza rientrare definitivamente in nessuna delle due categorie, il sistema misto, che applica al periodo precedente le regole del metodo reddituale e al periodo successivo le regole del contributivo.
Il montante accumulato con il metodo contributivo è la cifra a partire dalla quale l’INPS stabilisce l’assegno previdenziale spettante all’individuo contribuente: a questo dato l’ente applica il tasso di conversione in rendita, che è funzione dell’epoca in cui il soggetto matura i requisiti necessari al pensionamento.
D.F.  

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