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Previdenza Gestione Separata

La previdenza dei lavoratori Parasubordinati.

Appartengono alla categoria dei Parasubordinati una serie di soggetti collegati alle aziende per le quali svolgono attività lavorative, da contratti a metà strada tra il lavoro autonomo e quello subordinato. Vi rientrano gli agenti e i rappresentanti di commercio, i collaboratori occasionali, gli associati in partecipazione e i lavoratori legati da rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto.
Ad essi è dedicata una sezione apposita dell’Inps (Gestione separata) in cui confluiscono i contributi previdenziali pagati dai lavoratori appartenenti alla categoria.
L’aliquota contributiva cui il lavoratore è soggetto è diversa per gli aderenti nel medesimo periodo ad un altro ente di previdenza; ad esempio gli agenti di commercio e i promotori finanziari sono tenuti ad iscriversi allo stesso tempo a due diverse casse di Previdenza: INPS ed ENASARCO. Pertanto, il contributo che essi versano alla cassa INPS è fissato nel 17% del proprio reddito. Alla medesima aliquota contributiva sono tenuti i soggetti beneficiari di pensione diretta e di pensione di reversibilità, tuttora collocati al lavoro.
I lavoratori parasubordinati non aderenti ad altre casse di previdenza obbligatorie, per converso, destinano a contributi previdenziali il 24,72% del proprio reddito.
I periodi di contribuzione antecedenti alla costituzione della gestione separata (inizio 1996) possono essere riscattati da parte dei lavoratori, a titolo oneroso, in numero massimo di 5 anni per ricongiungere in capo ad un unico ente previdenziale le prestazioni pensionistiche di competenza.
Le modalità di calcolo della pensioni seguono il medesimo schema già visto per le prestazioni da corrispondere agli autonomi commercianti.
D.F.

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Dott. Armando TranquilliDott. Armando Tranquilli
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