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Rateizzazione Imposte dovute controllo formale 36 bis

Dal 1° marzo 2008 è possibile rateizzare le somme dovute in seguito al controllo formale delle dichiarazioni relative al periodo d´imposta 2005 (art. 3-bis d.lgs n° 462/97 - pdf). Le rate sono trimestrali. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo.

L´Agenzia delle Entrate per agevolare i contribuenti nel calcolare gli importi delle rate e relativi interessi ha predisposto un´apposita applicazione che consente anche la stampa dei modelli F24.

Numero massimo di rate consentito
Il numero massimo di rate consentito varia in relazione all´importo da versare:

  • tra 2.000,01 e 5.000,00 euro possono essere versate un numero massimo di 6 rate trimestrali;
  • tra 5.000,01 e 50.000,00 euro possono essere versate un numero massimo di 20 rate trimestrali;
  • oltre 50.000,00 euro possono essere versate un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, previa prestazione delle garanzie previste dalla legge, che devono essere prodotte all´ufficio entro dieci giorni dal versamento della prima rata.

Attenzione: se la somma da versare è inferiore a 2.000 euro, è possibile rateizzare l´importo dovuto (numero massimo di sei rate trimestrali) a condizione che l´ufficio dell´Agenzia riconosca la temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente. A tal fine, l´interessato deve presentare apposita richiesta all´ufficio entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione degli esiti del controllo e, a seguito dell´accoglimento della stessa, effettuare il versamento della prima rata entro lo stesso termine.

Sull´importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo. Gli interessi decorrono dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stata emessa la comunicazione (data riportata sulla stessa, in alto a destra) e vanno calcolati fino al giorno di scadenza della rata.

Termini di scadenza di versamento delle rate
Per utilizzare il pagamento rateale è necessario effettuare il versamento della prima rata entro trenta giorni dalla data in cui si riceve la comunicazione con gli esiti del controllo formale. Le rate successive devono essere versate entro l´ultimo giorno del trimestre successivo a quello di scadenza della rata precedente.

Esempio: un contribuente riceve la comunicazione del controllo formale il 5 giugno 2008. La prima rata deve essere versata entro il 5 luglio 2008; la seconda rata entro il 31 ottobre 2008 (ultimo giorno del trimestre successivo al 5 luglio 2008); le rate successive saranno versate entro il 31 gennaio 2009, 30 aprile 2009 e così via.

Compilazione dei modelli F24
Per il versamento delle rate deve essere utilizzato il modello di pagamento F24, indicando separatamente l´importo della rata con il codice tributo "9006" e gli interessi dovuti per la rateazione con il codice tributo "9007".

Decadenza dal beneficio della rateazione
Il mancato pagamento alla scadenza prevista, anche di una sola rata, comporta la decadenza dalla rateazione e l´importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto già versato, viene iscritto a ruolo. In tal caso, non è ammessa la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo
.

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