|
Servizi > Consulenza tributaria e fiscale on line Rateizzazione Imposte dovute controllo formale 36 bis Dal 1° marzo 2008 è possibile rateizzare le somme dovute in seguito al controllo formale delle dichiarazioni relative al periodo d´imposta 2005 (art. 3-bis d.lgs n° 462/97 - pdf). Le rate sono trimestrali. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo. L´Agenzia delle Entrate per agevolare i contribuenti nel calcolare gli importi delle rate e relativi interessi ha predisposto un´apposita applicazione che consente anche la stampa dei modelli F24. Numero massimo di rate consentito
Attenzione: se la somma da versare è inferiore a 2.000 euro, è possibile rateizzare l´importo dovuto (numero massimo di sei rate trimestrali) a condizione che l´ufficio dell´Agenzia riconosca la temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente. A tal fine, l´interessato deve presentare apposita richiesta all´ufficio entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione degli esiti del controllo e, a seguito dell´accoglimento della stessa, effettuare il versamento della prima rata entro lo stesso termine. Sull´importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo. Gli interessi decorrono dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stata emessa la comunicazione (data riportata sulla stessa, in alto a destra) e vanno calcolati fino al giorno di scadenza della rata. Termini di scadenza di versamento delle rate Esempio: un contribuente riceve la comunicazione del controllo formale il 5 giugno 2008. La prima rata deve essere versata entro il 5 luglio 2008; la seconda rata entro il 31 ottobre 2008 (ultimo giorno del trimestre successivo al 5 luglio 2008); le rate successive saranno versate entro il 31 gennaio 2009, 30 aprile 2009 e così via. Compilazione dei modelli F24 Decadenza dal beneficio della rateazione Studi professionali specializzati in Rateizzazione Imposte dovute controllo formale 36 bis:
|
|