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Ravvedimento operoso

L’istituto del ravvedimento operoso disciplinato dall’articolo 13 del D.Lgs. 18.12.1997, n. 472 prevede la possibilità di regolarizzare spontaneamente violazioni ed omissioni con il versamento di sanzioni ridotte, la cui entità varia a seconda della tempestività del ravvedimento e del tipo di violazioni.

PROCEDURA
Omessi o insufficienti versamenti,  si dovrà procedere a:

  1. versare il tributo dovuto;
  2. pagare, indipendentemente dal tributo, una sanzione pari a: 1/8 della sanzione prevista (30% del tributo), ovvero 3,75% del tributo dovuto nel caso di pagamento entro 30 giorni dalla data in cui è stata commessa la violazione, oppure 1/5 della sanzione prevista per l’omesso versamento/pagamento ovvero 6% del tributo dovuto qualora la regolarizzazione avvenga oltre i 30 giorni ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione, ovvero entro 1 anno qualora non sia prevista la presentazione di tale dichiarazione;
  3. versamento degli interessi moratori maturati giorno per giorno al tasso di interesse legale.

Errori meramente formali

tali violazioni non sono sanzionabili. Secondo la Circolare dell’Agenzia delle Entrate 3.8.2001, n. 77/E, ai fini della non punibilità delle violazioni "meramente formali", è l’Ufficio competente che deve valutare in concreto se la violazione ha arrecato o meno pregiudizio all’attività di controllo. Sono ad esempio errori meramente formali l’errata o l’irregolare comunicazione del codice attività (Ris. 6.7.2001, N. 112/E) o l’indicazione errata di un codice tributo nell’ambito del Mod. F23 o del Mod. F24 (Circolare 21.1.2002, n. 5/E).

Omessa o tardiva dichiarazione, sono sanabili dal contribuente:

  1. presentando la dichiarazione annuale (Iva o dei redditi) tardiva entro 90 giorni (termine così elevato con decorrenza dal 15.1.2000 dall’art. 2, co. 1, D.Lgs. 506/1999);
  2. versando: 1/8 della sanzione prevista per l’omessa dichiarazione e l’eventuale sanzione prevista per l’omesso (in tutto o in parte) versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione ridotta a:
    - 1/8 ovvero 3,75% dell’imposta o maggiore imposta se versata entro 30 giorni dalla scadenza per il versamento dell’imposta;
    - 1/5 ossia il 6% dell’imposta o maggiore imposta se versata oltre i 30 giorni dalla scadenza per il versamento ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata inoltrata la dichiarazione tardiva;
  3. pagando le eventuali imposte risultanti dalla dichiarazione tardiva e gli eventuali interessi moratori calcolati giorno per giorno al tasso legale.

CODICI TRIBUTO

 DESCRIZIONE  CODICI TRIBUTO
 Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef  8902
 Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef  8903
 Sanzione pecuniaria Iva   8904
 Sanzione pecuniaria Irpeg  8905
 Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta  8906
 Sanzione pecuniaria Irap (commerciale)  8907
 Sanzione pecuniaria altre imposte dirette  8908
 Sanzione pecuniaria imposta sugli intrattenimenti  8909
 Sanzione pecuniaria Iva forfetaria connessa a imposta sugli intrattenimenti  8910
 Sanzione pecuniaria altre violazioni tributarie  (*)  8911
 Sanzione pecuniarie relative all’anagrafe tributaria e al codice fiscale  8912
 Sanzione pecuniaria imposte sostitutive delle imposte sui redditi  8913
 Sanzione pecuniaria Ires  8914
  Interessi sul ravvedimento - IRPEF -  1989
 Interessi sul ravvedimento - IRES -  1990
 Interessi sul ravvedimento - IVA -  1991
 Interessi sul ravvedimento - IMPOSTE SOSTITUTIVE -  1992
 Interessi sul ravvedimento - IRAP -  1993
  Interessi sul ravvedimento - ADDIZIONALA REGIONALE -  1994
 Interessi sul ravvedimento - ADDIZIONALE COMUNALE -  1995

(*) CODICE TRIBUTO DA UTILIZZARE PER RAVVEDIMENTO INVIO UNICO ENTRO I 90 GIORNI

CREDITI d’IMPOSTA UTILIZZATI in COMPENSAZIONE nel MOD. F24 in MISURA SUPERIORE a QUANTO EFFETTIVAMENTE SPETTANTE (Risoluzione Agenzia delle Entrate 4 giugno 2002, n. 166/E):

Nell’ipotesi in cui il contribuente abbia utilizzato in compensazione, con il modello di pagamento F24, crediti d’imposta in misura superiore a quanto effettivamente spettante, è possibile regolarizzare tale violazione avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso.
In particolare, è necessario:

  • versare l’importo del credito d’imposta non spettante, maggiorato degli interessi legali, con il modello F24, indicando:
    - nella colonna "codice tributo" il codice relativo al credito d’imposta utilizzato in eccesso;
    - nella colonna "importi a debito versati" l’importo del credito da restituire;
    - nella colonna "anno di riferimento" l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento
  • versare la sanzione ridotta dovuta per il ravvedimento con il codice tributo 8911 "Sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi, alle imposte sostitutive, all’Irap e all’Iva".

Ravvedimento della Tassa annuale per la numerazione e la bollatura dei libri sociali

Qualora il contribuente sia incorso nelle seguenti infrazioni: omesso versamento, oppure, insufficiente o tardivo versamento della tassa annuale di numerazione e bollatura dei libri sociali, per regolarizzare la violazione può accedere all'istituto del ravvedimento operoso entro un anno da quanto la violazione è stata commessa.

Per regolarizzare la violazione occorre:

  1. versare sul modello F24 la tassa annuale maggiorata degli interessi legali 3% per le annualità successive al primo anno di attività. Per il contribuenti al primo anno d'attività il versamento va effettuato sul bollettino di conto corrente postale n. 6007 intestato all'Ufficio del Registro di Roma - Tassa Concessioni Governative.
  2. per quanto riguarda la sanzione va così definita:  se la regolarizzazione viene effettuata entro 30 giorni dalla data di violazione dell'obbligo, la sanzione viene ridotta ad 1/8 del 100% della tassa dovuta pari al 12,5% dell'imposta non versata (100 / 8 = 12,5); se la regolarizzazione viene effettuata successivamente al termine di cui al punto precedente, ma entro 1 anno dall'omesso versamento, la sanzione è ridotta ad 1/5 del 100% dell'imposta dovuta pari al 20% ( 100 / 5 = 20);

Nota Bene! Si ricorda che diversamente dagli altri tributi il ravvedimento operoso della tassa in oggetto è un po' atipico in quanto mentre la tassa annuale va versata sul modello F24 con codice tributo 7085, la sanzione va versata sul modello F23 con codice tributo 678T.

 

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Dott. Armando TranquilliDott. Armando Tranquilli
Roma (RM) - Viale G.Mazzini, 25

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