Il recesso anticipato dal contratto da parte del conduttore comporta, a carico delle parti, l'obbligo di versamento della tassa di registro, per la risoluzione anticipata. L'articolo 17, comma 1, decreto del presidente della Repubblica, 131/1986, dispone infatti che «l'imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato, nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi è liquidata dalle parti contraenti ed assolta entro trenta giorni mediante versamento del relativo importo presso uno dei soggetti incaricati della riscossione, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, numero 237. L'attestato di versamento relativo alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe deve essere presentato all'ufficio». L'importo, da versare a mezzo di Modello F23 è in misura fissa ed è pari a 67 euro, mentre il codice tributo è 113 T. A norma dell'articolo 17, comma 3, secondo capoverso, del richiamato decreto del presidente della Repubblica 131/1986, «in caso di risoluzione anticipata del contratto, il contribuente che ha corrisposto l'imposta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto, ha diritto al rimborso per le annualità successive a quella in corso». L'onere di provvedere al versamento della tassa di risoluzione compete al locatore, salvo il rimborso della metà di quanto anticipato, a norma dell'articolo 8, legge 392/78, per il quale «le spese di registrazione del contratto di locazione sono a carico del conduttore e del locatore in parti uguali». Anche secondo gli usi della Provincia di Milano, al pagamento dell'imposta di registro deve provvedere il locatore, con diritto di rivalsa nei confronti del conduttore (Cassazione 18 aprile 1988, numero 3054). Resta fermo, nei confronti del fisco, che locatore e conduttore sono obbligati solidalmente al versamento della tassa, a norma dell'articolo 10, comma 1, lettera a), decreto del presidente della Repubblica, 26 aprile 1986, numero 131 – recante «soggetti obbligati a chiedere la registrazione» – per il quale «sono obbligati a richiedere la registrazione le parti contraenti per le scritture private non autenticate, per i contratti verbali ...».
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Lo stock di patrimonio di ciascun cittadino ed azienda italiana è sotto la lente del ministero delle finanze. Ciascuno dovrà essere nella condizioni di poter giustificare ciò d ...» Leggi tutto