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Relazione semestrale al collegio sindacale nelle spa

Il Decreto Legislativo n. 6 del 17/1/2003, ha profondamente innovato la disciplina relativa alla responsabilità degli amministratori di società di capitali in generale, ma in particolare per le società per azioni. Infatti nelle spa in presenza di un organo amministrativo collegiale e di uno o più amministratori delegati (o di un comitato esecutivo), sono stati meglio delineati i criteri per determinare gli obblighi, e le conseguenti aree di responsabilità, degli amministratori muniti di delega e di quelli privi di delega.
L'art. 2381, comma 5, cod. civ. dispone che “gli organi delegati ... riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate”.

Si evidenzia che la norma contenuta nel Codice Civile non fa riferimento alcuno alla forma che tali comunicazioni devono assumere, limitandosi a prevedere che “gli organi delegati riferiscono”.

E' chiaro che il legislatore abbia voluto introdurre l'obbligo di redigere una vera relazione semestrale sull'andamento della gestione, lasciando intendere che, al limite, potrebbe essere sufficiente anche una semplice comunicazione verbale da parte degli organi delegati per assolvere a tale obbligo. E' evidente che però dal punto di vista dell'opportunità professionale è bene che l'organo di controllo richieda ltale relazione per iscritto all'organo delegato all'amministrazione.

Società obbligate ed organi deputati all'adempimento
L'obbligo di predisporre le comunicazioni infrannuali informazioni sull'andamento della gestione, riguarda tutte le SPA, anche non quotate.L'obbligo della comunicazione semestrale, secondo il contenuto disposto dall’articolo 2381 , 6° comma, del Codice Civile è a carico del comitato esecutivo o degli amministratori delegati. Autorevole dottrina evidenzia che tale obbligo è dovuto anche in caso di società amministrata da un unico amministratore o da un consiglio di amministrazione senza delegati.
 

La periodicità e contenuti della comunicazione
Con riferimento alla periodicità delle comunicazioni infrannuali l’articolo 2381, 5° comma del codice civile dispone che “gli organi delegati ...riferiscono ... con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi”.
Circa i contenuti delle relazione l'art. 2381 cod. civ. dispone «gli organi delegati ... riferiscono ... sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate».

Gli argomenti da trattare nella relazione sono:

  • il generale andamento della gestione, riferendo sull'attività svolta nel precedente periodo infrannuale;
  • la prevedibile evoluzione della gestione, riferendo sulle prospettive dell'impresa; 
  • le operazioni di maggior rilievo, effettuate anche da controllate.
     

Scarica il fac-simile di relazione redatta ai sensi dell'art. 2381 del c.c.

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