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Servizi > Consulenza societaria on line Responsabilita' dei soci per atti dannosi Il Tribunale di Salerno, in un provvedimento del 9 marzo 2010, ha fornito interessanti chiarimenti in ordine alla responsabilità dei soci di srl di cui all’art. 2476 comma 7 c.c. Il Legislatore della riforma del diritto societario, infatti, ha stabilito che sono solidalmente responsabili con gli amministratori – secondo quanto disposto dai precedenti commi dell’art. 2476 c.c. – i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi. In particolare, si precisa che tale responsabilità: - risulta applicabile in situazioni di effettiva ingerenza nella gestione sociale. Sembra, cioè, da correlare a situazioni di fatto nelle quali l’effettivo potere di amministrare risiede nelle mani di uno o più soci, a prescindere da qualsiasi formale investitura di poteri gestori e dalla formale ripartizione di competenze tra soci ed amministratori; - è circoscritta al pregiudizio derivante da operazioni alla cui concreta realizzazione abbiano partecipato gli amministratori (partecipazione degli amministratori che può consistere nell’assunzione di una determinata decisione, rispetto alla quale i soci abbiano espresso la loro approvazione, ovvero nell’esecuzione di una decisione assunta dai soci stessi, autonomamente o di concerto con loro); - presenta natura accessoria rispetto a quella degli amministratori e, quindi, non è configurabile in assenza di quest’ultima; - implica la necessità che il socio ingeritosi nella gestione non sia anche un amministratore della società: in tal caso, infatti, l’amministratore risponderebbe dei danni cagionati dalla propria condotta ai sensi dell’art. 2476 comma 1 (responsabilità verso la società) e comma 6 c.c. (responsabilità verso il singolo socio o un terzo), in forza della titolarità del potere/dovere di amministrazione; - non è integrata, da un lato, dal semplice fatto che il socio non abbia vigilato sull’attività di gestione, non essendo logico imporre ai soci i medesimi doveri che si esigono dagli amministratori e, dall’altro, dalla mera partecipazione del socio all’attività dannosa, dovendo il suo comportamento connotarsi in termini di “intenzionalità”, elemento soggettivo che deve essere provato da chi intende avvalersi di tale responsabilità, a prescindere dalla qualificazione, in termini contrattuali o extracontrattuali, della stessa (emblematica, in tal senso, è la differenza rispetto all’art. 2476 comma 1 c.c., che fa ricadere sugli amministratori che vogliono andare esenti da responsabilità l’onere di dimostrare la loro assenza di colpa). In caso di deliberazioni assembleari la prova da fornire è gravosa Si ricorda, infine, che l’azione di cui all’art. 2476 comma 7 c.c. è esercitabile dal curatore fallimentare ai sensi dell’art. 146 comma 2 lett. b) del RD 267/42. Studi professionali specializzati in Responsabilita' dei soci per atti dannosi:
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