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Rivalutazione Quote di Partecipazione e Terreni

L’art. 2, commi 229 e 230, della legge n. 191/2009 (Finanziaria 2010) disciplina la riapertura dei termini per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni introdotta per la prima volta, dalla legge n. 488/2001 (articoli 5 e 7).
Vengono quindi riaperti i termini dal momento che possono essere inclusi nella rivalutazione agevolata i terreni e le partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2010.
I nuovi termini per il versamento dell’imposta sostitutiva e per la redazione della perizia di stima, che vengono fissati al 31 ottobre 2010.

REQUISITI SOGGETTIVI

I destinatari di tale disposizione sono:

a) le persone fisiche per le operazioni non rientranti nell’esercizio di attività commerciali;
b)  le società semplici e società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 TUIR;
c)  i soggetti non residenti, per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia che non siano riferibili a stabili organizzazioni.

COME RIVALUTARE

Per rivalutare le partecipazioni in società non negoziate nei mercato regolamentati è necessario determinare il valore delle stesse sulla base di una perizia di stima, redatta da un professionista abilitato, e versare l'imposta sostitutiva corrispondente.
La perizia di stima deve essere redatta entro il 31 ottobre 2010.
Nel caso in cui la stessa sia predisposta per conto della stessa società o dell’ente nel quale la partecipazione è posseduta, la relativa spesa è deducibile dal reddito d’impresa in quote costanti nell’esercizio in cui queste sono state sostenute e nei quattro successivi. Se, al contrario, la stessa è predisposta per conto di tutti o di alcuni dei possessori dei titoli, quote o diritti alla data del 1° gennaio 2010, la relativa spesa è portata in aumento del valore di acquisto della partecipazione, in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascun possessore.
L’eventuale maggior valore (plusvalenza) è assoggettato ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del:

• 4% per le partecipazioni che risultano qualificate;
• 2% per le partecipazioni che non risultano qualificate.

Il versamento dell’imposta è effettuato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo a partire dal 31 ottobre 2010. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.
La perizia, unitamente ai dati identificativi dell’estensore della stessa, nonché alle ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva, sono conservati dal contribuente ed esibiti i trasmessi a richiesta dell’Amministrazione finanziaria.

PERCHE' RIVALUTARE

La cessione di quote di partecipazione può dar luogo all'emersione di una plusvalenza, soggetta a tassazione ordinaria; la rivalutazione permette di azzerare l'importo della plusvalenza latente, pagando una imposta sostitutiva che va da un minimo del 2% (partecipazioni non qualificate) ad un massimo del 4% (partecipazioni qualificate).

Infatti ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e non qualificate - di cui all’art. 67, comma 1, lettere c) e c-bis), TUIR - per i titoli, le quote e i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2010, può essere assunto - in luogo del costo o del valore di acquisto - il valore a tale data della frazione di patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima.
 

Quindi il valore fiscale di partenza da cui detrarre il prezzo di vendita, da considerare ai fini del calcolo delle plusvalenza e della minusvalenza, è quello quantificato dalla perizia di stima. La perizia di stima giurata, dovrà essere redatta da soggetti iscritti all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, ovvero nell’albo dei revisori contabili.
 

RIVALUTAZIONE TERRENI A DESTINAZIONE AGRICOLA ED EDIFICABILI

Come previsto per le partecipazioni, anche per quel che concerne i terreni agricoli e quelli con destinazione edificatoria è prevista la possibilità di rivalutare il costo di acquisto degli stessi e per esercitare tale facoltà è necessaria la redazione di una perizia di stima da parte di soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili.
È consentito quindi l’adeguamento del costo d’acquisto, al quale deve essere riferita la determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, dei terreni edificabili e dei terreni con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2010.
Tra l'altro il costo sostenuto per la perizia giurata di stima, da redigersi indifferibilmente entro il 31 ottobre 2010, è portato in aumento del valore di acquisto del terreno edificabile o con destinazione agricola, nella misura in cui è stato effettivamente sostenuto ed è rimasto a carico.
Sul maggior valore è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 4% del valore così rideterminato, il cui versamento più essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dal 31 ottobre 2010. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.
Particolare attenzione va posta nella rideterminazione del valore d’acquisto di terreni edificabili e con destinazione agricola , infatti lo stesso valore rivalutato poi costituirà il valore minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale. Tale disattenzione infatti è spesso fonte di contenzioso per le imposte sopra citate.

Dott. Armando Tranquilli
 

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