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Sanzioni mancata risposta questionario Istat

Domanda

Qual'è la sanzione in caso di mancata risposta ai questionari inviati ai fini statistici dall'Istat?

 

Risposta

Il comma 1, dell’art. 7 del D.Lgs. n. 322/1989, obbliga tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici e privati a fornire all’ISTAT le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. Ad analogo obbligo sono obbligati anche i soggetti privati per le rilevazioni rientranti nello stesso programma e stabilite con deliberazione del Consiglio dei Ministri annualmente approvata.

Agli inadempienti vanno applicate apposite sanzioni che a seconda dei soggetti inadempienti vanno

da € 206,58 ad € 2.065,83, o da € 516,46 ad € 5.164,57.

Il decreto legge n. 248/2007 del 31.12.2007, convertito nella legge n. 31/2008, ha introdotto nuove disposizioni in merito all’obbligo di fornire all’ISTAT i dati richiesti. Infatti l’art. 44 della legge n. 31/2008 recita:

Fino al 31 dicembre 2008, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e con riguardo alle rilevazioni svolte anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' considerato violazione dell'obbligo di risposta, di cui all'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, esclusivamente il formale rifiuto di fornire i dati richiesti.”

Quindi a seguito dell’approvazione del suddetto dispositivo normativo viene precisato che fino al 31.12.2008, le sanzioni si applicano esclusivamente per il formale rifiuto di fornire i dati richiesti, di fatto non si applicano in caso di mancata risposta.

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