|
Servizi > Consulenza tributaria e fiscale on line Scudo Fiscale e Yacht Definizione dei mezzi per la navigazione da diporto Lo scudo fiscale prevede la possibilità di regolarizzare le imbarcazioni possedute all'estero, di seguito quindi si riporta una definizione puntuale dei mezzi per la navigazione da diporto. Quando, nel linguaggio di ogni giorno, vogliamo riferirci a mezzi usati per la navigazione a fini diportistici e sportivi, usiamo indifferentemente vari termini quali ad esempio “barche”, “imbarcazioni”, “yacht“ e simili. Parlando di norme che riguardano la navigazione da diporto (1) dobbiamo invece essere molto precisi nell’uso dei termini poiché essi hanno ben precise definizioni contenute nelle norme stesse che possono comportare conseguenze giuridiche e fiscali assai diverse.
Ne deriva quindi che il termine unità da diporto è quello di carattere generico che si deve utilizzare per indicare ogni tipo di barca o costruzione atta alla navigazione (5). 1.2 Iscrizione nei pubblici registri 1.3 Immatricolazione •copia della fattura o della bolletta doganale attestanti l’assolvimento degli adempimenti fiscali ed eventualmente doganali; •dichiarazione di conformità; •dichiarazione di potenza del motore installato a bordo; •dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte dell’intestatario della fattura per tutti gli eventi derivanti dall’esercizio dell’unità stessa fino alla data della presentazione del titolo di proprietà. L’assegnazione del numero di immatricolazione determina l’iscrizione dell’unità condizionata alla successiva presentazione del titolo di proprietà (atto notarile di compravendita) da effettuare a cura dell’intestatario della fattura entro e non oltre sei mesi dalla data dell’assegnazione stessa. Contestualmente all’iscrizione vengono rilasciati una licenza provvisoria di navigazione e il certificato di sicurezza. 1.4 Iscrizione delle unità da diporto da parte di stranieri e società estere 1.5 Abilitazione alla navigazione •senza alcun limite per la categoria di progettazione A; •con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a 4 metri (mare agitato), per la categoria di progettazione B; •con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2 metri (mare molto mosso), per la categoria di progettazione C; •per la navigazione in acque protette, con vento fino a forza 4 e onde di altezza significativa fino a 0,50 metri, per la I natanti senza marcatura CE possono navigare (23): •entro 6 miglia dalla costa, salvo jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela che possono navigare entro un miglio dalla costa; •entro 12 miglia se omologati per la navigazione. I natanti con marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza (24). •motori ausiliari delle barche a vela •motori di riserva degli scafi a motore •motori dei “tender” dei grandi yacht •una sanzione amministrativa, da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1500 euro; •il sequestro del natante a motore che circola senza assicurazione (26). Note (1). Ci riferiamo in particolare alla Legge 8 luglio 2003, n. 172 contenente “Disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico” con la quale è stata, tra l’altro, profondamente modificata la precedente Legge 11 febbraio 1971, n. 50, contenente “Norme sulla navigazione da diporto”. (3). Per navigazione da diporto deve intendersi quella effettuata a scopi sportivi o ricreativi dai quali esuli il fine di lavoro. (4). La lunghezza dello scafo deve essere misurata secondo i cosiddetti “standard armonizzati” previsti dalla legislazione (5). Una sia pure approssimativa statistica delle unità da diporto esistenti in Italia fa comprendere come il diportismo sia ormai divenuto un fenomeno di massa. Si contano infatti in esercizio circa 67.000 imbarcazioni e 800.000 natanti. (6). La definizione di “imbarcazione da diporto” contenuta nella versione originaria dell’art. 1, Legge n. 50/1971, prima delle modifiche approvate dall’art. 1 della Legge n. 172/2003, prevedeva misure diverse a seconda che si trattasse di unità a vela o a motore. Inoltre la precedente versione della norma dava anche le definizioni di “unità da diporto a vela con motore ausiliario” e di “motoveliero” entrambe divenute ormai inutili. (7). Di grande rilevanza è l’estensione da 7,50 a 10 metri di lunghezza per i natanti introdotta dalla nuova legge sulla nautica. Da ciò deriva l’esonero dall’obbligo della licenza di navigazione e del certificato di sicurezza per molte unità nonché la possibilità di cancellazione dai registri di molte imbarcazioni da diporto ora considerate natanti. (8). Per la loro conduzione è richiesta la maggiore età e l’osservanza di particolari ordinanze delle autorità marittime. (9). Art. 5, primo comma, Legge n. 50/1971 modificata da art. 1, Legge n. 172/2003. (10). Art. 9, Legge n. 50/1971 modificata da art. 1, Legge n. 172/2003. (11). Art. 12, Legge n. 50/1971 modificata da art. 1, Legge n. 172/2003. (12). Art. 12, secondo comma, Legge n. 50/1971 modificata da art. 1, Legge n. 172/2003. (13). Art. 2 della Legge n. 172/2003. Vedi il successivo capitolo 7. (14). Art. 3 della Legge n. 172/2003. (15). Art. 5, commi 3, 4 e 5 della Legge n. 50/1971 modificata dall’art. 1 della Legge n. 172/2003. (16). Art. 11 della Legge n. 50/1971 sostituito dall’art. 9 della Legge n. 193/1986. (17). Art. 5 della Legge n. 50/1971, modificato dall’art. 1, commi settimo ed ottavo, della Legge n. 172/2003. (18). Art. 7 della Legge n. 50/1971 modificato dall’art. 1 della Legge n. 172/2003. (19). Art. 20 del Testo Unico Imposte Dirette (T.U.I.R.) di cui al Decreto 22 dicembre 1986, n. 917. (20). Legge 4 aprile 1977, n. 135. (21). Data di approvazione della direttiva 924/25/CE resa esecutiva con Decreto Legislativo 496/1996. (22). Le categorie di progettazione sono state stabilite con Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 436, in ottemperanza alla direttiva comunitaria 94/25/CE in materia di progettazione, costruzione e immissione in commercio di unità da diporto. (23). Art. 12 della Legge n. 50/1971, comma 3, modificato dalla Legge n. 172/2003. (24). Allegato II annesso al Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 436. (25). Art. 1 della Legge n. 172/2003. (26). Art. 13 della Legge n. 689/1981. Secondo un orientamento più favorevole al diportista, se manca l’assicurazione e il motore non è in moto, di norma si procede solo al sequestro del propulsore. (27). Art. 1153 del Codice Civile. (28). Art. 4 del Decreto IVA (D.P.R. n. 633/1972). (29). Un caso particolare di cui si parlerà più avanti al capitolo 8 riguarda l’intestazione di unità da diporto a società o enti che permettono il godimento di tali unità da diporto per uso personale o familiare a condizioni di favore. In tale ipotesi, considerandosi l’attività suddetta come non commerciale, l’IVA non è detraibile. (30). Art. 7 del D.P.R. n. 633/1972. (31). Art. 2 e art. 21 del D.P.R. n. 633/1972. (32). Art. 41 del Decreto Legge 30 agosto 1993, n. 331. (33). Art. 8 del D.P.R. n. 633/1972. (34). Art. 41 del Decreto Legge 30 agosto 1993, n. 331. (35). Testo Unico imposta di Registro 26 aprile 1986, n. 131 tariffa parte I, art. 7 modificato dal Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 151. Tale norma dovrà essere coordinata con la legislazione UE ISO 8666 per la quale la lunghezza dello scafo deve essere misurata secondo i cosiddetti “standard armonizzati”. (36). L’immissione in libera pratica riguarda le merci che, provenienti da Paesi extracomunitari, al momento di ingresso in uno Stato comunitario assolvono solo i dazi o i prelievi stabiliti dalla tariffa doganale comune, perché destinate ad altro Stato membro, nel quale dovrà essere corrisposta l’imposta sul valore aggiunto propria di quello Stato. (37). Per quanto concerne specificamente le dotazioni e provviste di bordo vedi il capitolo seguente. (38). Art. 68, comma 1, lettera a) D.P.R. 633/72, che estende alle importazioni la non imponibilità prevista per le operazioni interne dal già citato art. 8 bis medesimo decreto. Vedi anche il successivo paragrafo 7.2. (39). Art. 8 D.P.R. 633/72. A mente dell’art. 5, comma 7 Legge 50/71 come modificata dalla Legge 172/2003, chi – privato o operatore commerciale - intende alienare o trasferire all'estero la propria unità da diporto deve chiedere l'autorizzazione alla dismissione di bandiera. (40). Decreto Legge 331/93 convertito nella Legge 427/93, articoli 37 e seguenti. Trattasi di regime transitorio in attesa della completa armonizzazione delle normative nazionali delle imposte sulla cd. cifra di affari, a seguito della quale l’imposta sul valore aggiunto sarà sempre dovuta nel Paese cd. di origine, quello del cedente il bene o prestatore del servizio. (41). La Direttiva CEE e la norma (Decreto Legge 331/93) divergono dalla definizione di natante prevista dall’art. 1 della Legge n. 172/2003, che ha variato il limite da m. 7,5 a m. 10. (42). L’art. 38, comma 4 Decreto Legge 331/93, citato esclude espressamente dall’applicazione di questo specifico trattamento le imbarcazioni destinate all’esercizio di attività commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio e di assistenza in mare, nonché gli aeromobili di cui all’art. 8 bis, comma 1 lettera c) D.P.R. 633/72. (43). Vedi nota n. 39. (44). Art. 7 – Tariffa parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986. Vedi anche paragrafo 2.4. (45). Il regime intracomunitario si applica salvo che il cedente utilizzi il cosiddetto regime del margine (per l’Italia, Decreto Legge 41/95, articoli 36 e seguenti), per il quale l’imposta è incorporata nel corrispettivo della vendita. (46). Poiché, peraltro, è previsto che siano non imponibili gli acquisti intracomunitari di beni la cui cessione è non imponibile nel territorio dello Stato a norma dell’art. 8 bis, ne deriva che l’acquisto, ad esempio, di un’imbarcazione destinata alla pesca o a noleggio, effettuati da imprenditore nazionale presso un acquirente comunitario, sarà non imponibile IVA, allineando in tal modo l’operazione ad un identico acquisto effettuato sul territorio nazionale, per realizzare il concetto di mercato unico costitutivo della Comunità Europea. La cessione dello stesso bene da parte di imprenditore italiano sarà non imponibile in quanto normale cessione intracomunitaria e all’acquirente comunitario spetterà verificare nella propria norma interna l’esistenza del presupposto di non imponibilità, speculare e reciproco a quello italiano. (47). Testo Unico Leggi Doganali, n. 43/73, articoli 252 e 267. In tal senso si esprimono la circolare n. 62 del 03/11/1973 e la Risoluzione Ministeriale n. 416457 del 04/09/1987. (48). Lega Navale maggio 2003. 49. Articoli 8, 8 bis e 9 D.P.R. 633/72. (49). Articoli 8, 8 bis e 9 D.P.R. 633/72. (50). Art. 8 bis D.P.R. 633/72. (51). Il punto è stato definitivamente chiarito dalla nuova Legge 172/2003. (52). Art. 8 bis del D.P.R. 633/72. (53). Vedi nota Agenzia Dogane 7206/00 dell’8 febbraio 2001 e Risoluzione Agenzia Entrate n. 94 del 21 marzo 2002. (54). Art. 4, comma 5, lettera a) D.P.R. 633/72. (55). Delle società di comodo diremo più ampiamente al capitolo 8. (56). Art. 8 bis, 1° comma, lett d) ed e) del D.P.R. 633/72. (57). Art. 8 D.P.R. 633/72. (58). Circolare Agenzia delle Dogane 11 dicembre 2002 n. 75. (59). Art. 8 bis D.P.R. 633/72. (60). Circolare Ministero Finanze n. 62, parte 3 del 3 novembre 1973.61. Risoluzione Ministeriale n. 357147 del 10 marzo 1986, secondo cui si può prescindere dal visto anche per forniture di irrilevante valore commerciale.
(62). Art. 8 bis, comma primo, lettera e) del D.P.R. 633/72. (63). Vedi capitoli 6, 7 e 8. (64). A norma dell’art. 40, comma 4 bis del Decreto Legge 331/93, come specificato con Circolare del Ministero delle Finanze n. 145 del 10 giugno 1998, par. 3.1. (65). Art. 1571 del Codice Civile. (66). Tale denominazione deriva dalla circostanza che un sistema analogo a quello di seguito descritto è stato introdotto (67). Ai sensi dell’art. 7, quarto comma, lettera f) del D.P.R. n. 633/1972, modificato dall’art. 48 della Legge 21 novembre 2000 n. 342, l’IVA si applica soltanto ai contratti suddetti quando hanno per oggetto mezzi di trasporto utilizzati in Italia o in altro Stato membro della Comunità. Tra i mezzi di trasporto rientrano anche le unità da diporto che possono pertanto essere soggette ad IVA solo quando siano utilizzate in acque territoriali comunitarie. (68). Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 7 giugno 2002 n. 49 che modifica la precedente Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 2 agosto 2001 n. 76/E. (69). Condizione necessaria al fine della stipula di un contratto di locazione finanziaria è l’iscrizione dell’imbarcazione nel registro delle imbarcazioni da diporto (circolare n. 76/2001). Poiché la nuova Legge n. 172/2003 prevede che sia possibile non iscriversi al registro fino alla lunghezza di 10 metri, l’iscrizione è comunque necessaria per godere delle agevolazioni anche per le imbarcazioni a motore comprese tra i 7,5 e i 10 metri, fermo restando che oltre tale misura l’iscrizione è obbligatoria. (70). Art. 10, comma 8, del Decreto Legge 21 ottobre 1996, n. 535 modificato dall’art. 2, comma 1, della Legge n. 172/2003. (71). Agenzia delle Dogane, nota n. 7206/00. (72). Risoluzione del 21 marzo 2002, n. 94. (73). Art. 8 bis, lettera a), del D.P.R. n. 633/1972. (74). Art. 4, comma 3, del Decreto del Ministro dei trasporti n. 577 del 1995. (75). Art. 8 bis, lettera a) del D.P.R. n. 633/1972. Risoluzione del 21 marzo 2002, n. 94. (76). Art. 8 bis, lettera d) e lettera e) del D.P.R. n. 633/1972. (77). Ai sensi dell’art. 267 del Testo Unico Leggi Doganali n. 43/1973 per dotazioni di bordo si devono intendere i (78). Art. 1 del Decreto Legge 30 Dicembre 1997, n. 457, convertito in Legge 27 febbraio 1998, n. 30, modificato dall’art. 3 della Legge n. 172/2003. (79). Ai sensi dell’art. 3, terzo comma della Legge n. 172/2003. Il regolamento in questione deve essere emanato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della nuova Legge sulla nautica (29 luglio 2003). (80). Art. 8 bis del D.P.R. n. 633/1972. (81). Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 21 marzo 2002, n. 94, di cui si è detto al precedente capitolo 6. (82). L’Agenzia delle Entrate, sulla base della Risoluzione 21 marzo 2002, n. 94, quando ne ricorrono le condizioni dovrebbe concedere la non imponibilità anche alle cessioni delle imbarcazioni da diporto, fra cui le navi adibite ad attività di noleggio. (83). Art. 4, comma 2, del Decreto Legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito in Legge 27.02.1998, n. 30. (84). Ricordiamo che l’iscrizione nel Registro Internazionale Italiano di navi di proprietà di società armatrici estere non comporta la costituzione di una stabile organizzazione in Italia. (85). Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 263/E del 12 novembre 1998. (86). Come indicato al precedente paragrafo 1.4, le imprese armatrici estere possono battere bandiera italiana senza che ciò dia necessariamente luogo all’esistenza di una stabile organizzazione. (87). Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 172/2003, le navi in questione sono armate di norma con un equipaggio di due persone, più il comandante, di nazionalità italiana o di altro Stato membro dell’UE. Se necessario il comandante può aggiungere all’equipaggio componenti di altra nazionalità. (88). Art. 4, primo comma, del Decreto Legge n. 457/1997, convertito in Legge n. 30/1998. (89). Art. 6 del Decreto Legge n. 457/1997, convertito in Legge n. 3/1998. (90). Comunicazione UE “Nuovi orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato al trasporto marittimo” – COM. (96) - 81, approvata dalla UE in data 24 giugno 1997. (91). Art. 8/bis, comma 1 lettera a) del D.P.R. n. 633/1972. (92). Art. 4, quinto comma, lettera a) del D.P.R. n. 633/1972. (93). Le stesse norme si applicano per il possesso e la gestione di complessi sportivi e ricreativi compresi quelli destinati all’ormeggio, al ricovero e al servizio delle unità da diporto. (94). Art. 30 della Legge 23 dicembre 1994, come modificato dall’art. 3, comma 37, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662. Una società o ente deve considerarsi non operativo quando l’ammontare complessivo dei ricavi e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico della società o ente medesimi, sia inferiore al 4 per cento del valore delle unità da diporto acquistate o prese in leasing per l’attività di noleggio in regime di non imponibilità IVA (Art. 8 bis, comma 1, lettera a. del D.P.R. n. 633/1972). Le unità da diporto da considerare a questi effetti sono quelle che costituiscono “immobilizzazioni” cioè cespiti ammortizzabili e non anche quelle che costituiscono merci di magazzino, destinate cioè alla rivendita. (95). Art. 15, comma 2 della Legge n. 172/2003. (96). La tassa era disciplinata dall’art. 17 della Legge 6 maggio 1976 n. 51. (97). Art. 11 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488. (98). La tassa era dovuta solo se l’unità da diporto stazionava, navigava o era ancorata in acque pubbliche, anche se date in concessione a privati (porti turistici, darsene private) essa non era dovuta se l’unità restava in secco l’intero anno. (99). Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 giugno 2003, pubblicato sulla G.U. del 16 giugno 2003. (100). In certi casi, particolarmente complessi, la concessione, tipico atto amministrativo, assume anche contenuti privatistici. Si parla, in questi casi, di concessioni contratto che regolano i rapporti tra Autorità concedente ed Ente concessionario che procede alla realizzazione delle opere. (101). Art. 2 del Decreto 2 dicembre 1997, n. 509. (102). Art. 6 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84. (103). Appare rilevante la posizione espressa sull’argomento dalla Corte di Cassazione con la Sentenza 4 maggio 1998 n. 4402. La Corte ha infatti argomentato che l’assetto dei diritti nascenti dalla concessione va determinato, nel merito, in relazione alla disciplina del singolo rapporto concessorio. La Corte, nella pronuncia citata, ha anche evidenziato gli elementi che caratterizzano la costituzione di un diritto reale: sono ritenuti fondamentali il diritto, da parte del concessionario, di iscrivere ipoteca sui beni realizzati e la previsione che, al termine della concessione, i beni realizzati vangano acquisiti in proprietà dallo Stato. (104). Il Ministero delle Finanze, Dipartimento per le politiche fiscali, con risoluzione 6 marzo 2003, n. 1/DPF ha precisato che alcuni beni in concessione possono essere iscritti in catasto nella categoria catastale D/12 riguardante “Unità immobiliari caratterizzate da concessione demaniale per l’uso dello specchio d’acqua e dell’arenile” con rendita catastale regolarmente attribuita. L’Agenzia del Territorio, con la Circolare protocollo n. 13329 del 6 febbraio 2002 aveva precisato che i posti barca vanno ricompresi nella redditività complessiva delle strutture portuali (cat. D8) di cui fanno parte, tenuto conto che l’autonomo accatastamento dei posti barca è stato previsto solo con la revisione degli estimi e del classamento, tuttora in via di realizzazione. (105). L’art. 18 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 3 dispone ai fini dell’ICI che nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario. Questa regola vale, ovviamente, anche nel caso – raro – di utilizzo del posto barca in base a sub-concessione. (106). Art. 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, modificato dalla Legge 23 dicembre 2000, n. 388. (107). Decreto Ministeriale 19 aprile 1994 n. 701. (108). Peraltro la Corte di Cassazione con sentenza 26 aprile 1989 ha ritenuto che il contratto stipulato tra il concessionario gestore del porto e l’utente del posto di ormeggio, cui sia stato assegnato un diritto di utilizzazione esclusivo, costituisce una subconcessione del bene demaniale, cioè un rapporto di carattere pubblicistico. (109). Consiglio di Stato, Sezione terza, sentenza n. 1641/02 del 9 luglio 2002. (110). Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate Direzione Beni Demaniali n. 19 del 7 febbraio 2001. (111). Vedi in proposito il precedente paragrafo 2.2. (112). Art. 5, allegato A della Tariffa allegata al Testo Unico dell’Imposta di registro (Decreto n. 131/1986). (113). Risoluzione Ministero delle Finanze 3 aprile 1991 n. 430405. (114). Art. 88, comma 2, del Testo Unico Imposte Dirette. (115). Art. 952, primo comma, e 953 del Codice Civile. (116). Vedi il precedente paragrafo 10.3. (117). Se si vogliono ottenere gli effetti di cui all’art. 2643 del codice civile. (118). Vedi il precedente paragrafo 2.2. (119). Art. 5 della Tariffa allegato A al Testo Unico Imposta di registro (Decreto n. 131/1986). (120). Art. 5 della Tariffa allegato A al Testo Unico Imposta di registro (Decreto n. 131/1986). (121). Vedi il precedente paragrafo 7.3. (122). Cassazione 10 maggio 1997, n. 4088 e 4 giugno 1999, n. 5494. (123). Così argomenta la Corte di Cassazione nella sentenza 18 aprile 2002, n. 5582. (124). Art. 12 della Legge n. 172/2003. (125). Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 2, lettera a), del Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (126). Art. 81, comma 1, lettera c) e c-bis) del TUIR – redditi diversi di natura finanziaria. (127). Art. 10 n. 4 del n. 633/1972. (128). Vedi il capitolo 8. (129). Risoluzione 8 settembre 1998, n. 137. (130). Risoluzione 24 dicembre 2000 n. 108. (131). Art. 81, comma 1. lett. l) del TUIR, redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere. Studi professionali specializzati in Scudo Fiscale e Yacht:
|
|