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Status di disoccupatio e dimissioni volontarie

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Il caso sottoposto al parere del Ministero del lavoro che  risponde con Interpello 20/2/2009, n. 12, è quello di un lavoratore dipendente, che svolge attività di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, per il quale le dimissioni sarebbero rese in quanto l’attività lavorativa non consentirebbe di percepire un “reddito annuale superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione”.
Il Ministero del lavoro fa presente che per i soggetti che già lavorano l’unica ipotesi di perdita dello stato di disoccupazione è legata al superamento o meno di un reddito annuale “non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione”, ad oggi fissato in una somma pari ad € 8.000,00 per i lavoratori dipendenti e € 4.800,00 per i lavoratori autonomi.
Pertanto il caso prospettato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro non è in alcun modo assimilabile all’ipotesi di rifiuto di una “congrua offerta di lavoro”, che è prevista invece per i soggetti in cerca di occupazione.
Ne consegue che la definizione, formale e sostanziale, di “lavoro congruo” non rileva nel caso in esame.
La fattispecie prospettata, in quanto relativa ad un soggetto che già lavora, potrebbe rientrare nella lett. a) dell’art. 4 del D.Lgs. n. 181/2000, ma nel caso specifico non si avrebbe alcuna perdita dello stato di disoccupazione in considerazione della limitatezza del reddito, a prescindere da una eventuale atto di dimissioni da parte del soggetto interessato.

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