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Studi di settore semplice indizio non prova

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Le risultanze derivanti dall'elaborazione dello studio di settore da sole non sono sufficienti per provare un maggior imponibile a carico dell'azienda. Così ha sentenziato la Sezione 1, della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, con la sentenza n. 158, del 3 ottobre 2008. La Commissione Tributaria sentenzia che i risultati desumibili dallo studio di settore sono, cioè, un semplice elemento indiziario la cui fondatezza deve rimanere verificata indagando la realtà della fattispecie in esame; in pratica dovrà essere verificato se in questa siano identificabili elementi, sia di natura contabile (ad es.: resa produttiva), che di natura extracontabile(ad es. appunti, documenti, risultanze bancarie, risultanze di controlli incrociati) che consentano una ricostruzione, induttiva, del volume d'affari che concordi, sostanzialmente, con quello desumibile dallo studio di settore rendendolo, così, fondatamente desumibile dallo stesso, per poi procedere alla comparazione con quello dichiarato dall'imprenditore onde verificare se tra i due sussistano quelle gravi incongruenze, che sono l'ulteriore condizione necessaria per legittimare questo tipo di accertamento; senza questa attività, diciamo di verifica, che lo confermi, che fondi il risultato dello studio di settore, per
tramutarlo, in buona sostanza, in quel tipo di presunzione, grave precisa e concordante, richiesta dal cit. art .39, il semplice risultato, "matematico-statistico", dello "studio di settore" non rende legittimo questo tipo di accertamento.

La commissione tributaria, ha riconosciuto le spese di giudizio, lanciando un segnale agli uffici a non intraprendere contenzioso semplicemente basate sugli studi.

 

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