Studi professionali e orario minimo dell'apprendista
Domanda
Un medico che applica il Ccnl Studi professionali (odontoiatrici) opera nel suo studi per sole 16 ore settimanali ed intende assumere un apprendista per tale orario. Alla luce del nuovo Ccnl che prevede all'art. 39 per l'apprendista un orario di lavoro minimo non inferiore al 60% di quello pieno (la settimana è di 40 ore quindi l'orario minimo diviene 24 settimanali), il medico può effettuare l'assunzione per le sole 16 ore? Visto che il medico non può estendere il suo orario di lavoro in studio, quali sono le sanzioni a cui potrebbe andare incontro?
Risposta
Il Ccnl per i dipendenti degli studi professionali fissa in 24 ore settimanali la durata minima del contratto di apprendistato professionalizzante (art. 39), oltre alle ore per formazione interna o esterna allo studio (art. 34). Secondo la concorde valutazione delle parti sindacali stipulanti, risultante dalla clausola in esame, l'assunzione di un apprendista con un orario inferiore alla durata minima indicata potrebbe quindi ostacolare se non impedire la realizzazione delle finalità formative del contratto e costituire, in definitiva, un indice della non genuinità del rapporto instaurato, con conseguente esclusione dei benefici contributivi concessi proprio in ragione delle particolari caratteristiche del contratto di apprendistato professionalizzante. Si richiama, al riguardo, la specifica sanzione comminata dall'art. 53, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003, per il caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità del contratto. In questa ipotesi il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento (la maggiorazione così stabilita esclude l'applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione).
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