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Servizi > Consulenza tributaria e fiscale on line Tassazione dei Trust Ai sensi dell’art. 73, comma 1, lettere c) e d), TUIR, il trust residente nel territorio dello Stato e, limitatamente ai redditi di fonte italiana, il trust non residente nel territorio dello Stato, sono soggetti passivi IRES. E' previsto dal comma 2 del medesimo articolo che “nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati , i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell’atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi, ovvero, in mancanza, in parti uguali”. Si definisce “trust opaco” il trust soggetto passivo d’imposta autonomo ai fini IRES, e “trust trasparente” il trust non è imponibile autonomamente perché i propri redditi vengono imputati ai beneficiari. Il trust vi rientra in quanto la norma in questione fa riferimento ai soggetti di cui alla lettera c), comma 1 dell’art. 73 TUIR che, come evidenziato in precedenza, ricomprende esplicitamente i trust. Il reddito complessivo è formato dai redditi fondiari, di capitale, d’impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall’imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o di imposta sostitutiva. Il reddito costituisce base imponibile IRES, in caso di trust opaco, e base imponibile IRPEF in capo ai beneficiari persona fisica, in caso di trust trasparente. Il D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, art. 4, comma 1, lettera q): dispone che“ fino a quando, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 7 aprile 2003, n. 80, non verrà attuata l'inclusione, tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito, degli enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi, così come modificato dal presente decreto legislativo, gli utili percepiti, anche nell'esercizio di impresa, dagli enti stessi non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto esclusi, nella misura del 95 per cento del loro ammontare;”. Si ricorda che la circolare dell’Agenzia delle Entrate del 16 giugno 2004, n. 26, paragrafo 3.7, riporta importanti precisazioni in merito ai dividendi provenienti da partecipazioni non qualificate, distribuiti a enti non commerciali. In particolar modo detta circolare specifica che “il descritto trattamento fiscale si applica agli utili derivanti sia da partecipazioni non qualificate che da partecipazioni qualificate, visto il generico riferimento agli "utili percepiti" dagli enti non commerciali contenuto nel citato articolo 4 del decreto legislativo n. 344. del 2003”.
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