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Totalizzazione dei periodi contributivi

La totalizzazione è un istituto di recente operatività all’interno dell’ordinamento giuridico-previdenziale italiano, mentre non lo è a livello internazionale.

La possibilità di accedere alla totalizzazione dei periodi contributivi è stata estesa a tutti i lavoratori solo con la legge finanziaria del 2001.
Pertanto, a decorrere dal 1/1/2001, a tutti i soggetti che non abbiano maturato il diritto a pensione in nessuna delle gestioni pensionistiche presso le quali hanno contribuito, è stata data la facoltà di valorizzare e di utilizzare, sommandoli, ai fini del perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia o di inabilità, non quindi della pensione di anzianità, i periodi contributivi non coincidenti accreditati, nel caso in cui tali periodi, separatamente considerati, non avessero raggiunto i requisiti minimi previsti in ogni singola gestione.
La riforma, anche per ciò che concerne la totalizzazione, è avvenuta nel 2006, ad opera del D. Lgs. n. 42 del 2 febbraio 2006, emanato in esecuzione della delega contenuta nella Legge n. 243/2004 (Riforma Maroni), che aveva dettato precise disposizioni in materia di totalizzazione contributiva.

Con il suddetto D.Lgs. 42/2006, ai soggetti iscritti a due o più regimi di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e superstiti (I.V.S. INPS, Gestione separata), dei regimi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi (INPDAP, ENASARCO ecc.), nonché ad altre forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 (Enti previdenziali dei liberi professionisti) e n. 193/96 (Tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione), sommando i vari periodi assicurativi non coincidenti e non inferiori a sei anni, è stata data la possibilità di raggiungere il requisito contributivo per il diritto alla pensione di vecchiaia, di inabilità, come pure quella di anzianità contributiva pari a 40 anni.
Per riassumere dopo l’entrata in vigore di tale norma, l’istituto della totalizzazione può essere così riassunto:

Soggetti interessati: Sono interessati tutti i lavoratori con esperienze in attività plurisettoriali con iscrizione a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti o forme sostitutive esclusive ed esonerative, nonché alle gestioni separate (lavoratori dipendenti, autonomi, liberi professionisti e parasubordinati)


Requisiti condizionanti: il soggetto non deve essere già titolare di altra pensione; deve avere compiuto 65 anni di età ed avere almeno 20 anni di contribuzione o, in alternativa avere maturato complessivamente 40 anni di contributi indipendentemente dall’età anagrafica; l’unificazione contributiva riguardi per intero tutti i periodi assicurativi, non coincidenti tra loro e di durata non inferiore a sei anni

Modalità applicative: i soggetti interessati (eventualmente anche i superstiti) devono proporre istanza presso l’Ente al quale sono stati versati gli ultimi contributi della vita lavorativa. Ogni singola Cassa previdenziale o gestione pensionistica provvede a calcolare, secondo le proprie regole ordinamentali, un trattamento virtuale spettante al richiedente, come se lo stesso avesse raggiunto il diritto a pensione in quello stesso ordinamento, rapportandolo quindi, "pro quota", alla frazione di propria competenza, venendosi a determinare in tal modo, la parte di trattamento pensionistico a carico di quella gestione. Il pagamento della pensione viene di fatto reso unico ed operato materialmente dall’INPS, sulla base di convenzioni stipulate con i singoli enti previdenziali coinvolti.


Da ultimo novità sono state apportate alla disciplina prima descritta, ad opera della Legge n. 247 del 24/12/2007,  con la nuova disposizione,  a decorre dal 1/1/2008, il requisito minimo del periodo ammissibile ai fini della totalizzazione, si è ridotto a tre anni.
L'INPS con la circolare n. 9 del 17 gennaio 2008, ha reso noto le novità derivanti dal citato provvedimento normativo e richiamando altresì, il contenuto della precedente circolare in materia, n. 69 del 9 maggio 2006.
 

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