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Trattamento di Fine Mandato e deducibilità fiscale

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L’Agenzia delle entrate, con la risposta del 22/05/2008 n. 211/E, risponde ad una istanza di interpello volta a sapere se gli accantonamenti per il trattamento di fine mandato degli amministratori possano essere dedotti dal reddito d’impresa secondo il criterio di competenza.

L’articolo 105, comma 4, del TUIR consente, in ordine alla determinazione del reddito d’impresa, la deduzione degli accantonamenti relativi alle indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 50, comma 2, lettera c-bis, dello stesso TUIR, vale a dire le indennità dovute “in relazione agli uffici di amministratore”. Quindi, gli accantonamenti a fondi del passivo per le indennità di trattamento di fine mandato rientrano nel tassativo novero degli accantonamenti per i quali è riconosciuta rilevanza fiscale, essendo sostanzialmente equiparati a quelli di quiescenza e previdenza. Il comma 1, lettera c), dell’articolo 17 del TUIR prevede, ai fini della tassazione di tali indennità in capo al soggetto percipiente, l’applicazione del beneficio della tassazione separata  e della deducibilità quale costo di competenza, solo “se il diritto all’indennità risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto”.

La conseguenza di ciò è che, per i rapporti che non soddisfano tale condizione, viene meno la deducibilità del relativo accantonamento per indennità di fine mandato. Pertanto nel caso il diritto alla indennità di Fine Rapporto non derivi da data certa la deduzione del relativo costo, avverrà nell’anno di effettiva erogazione dell’indennità medesima.

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